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Pubblicità : Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Da gennaio 2021 sostituisce l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni. Informazioni su tariffe, modalità di pagamento, recapiti, esenzioni per esposizione di cartelli, affissione di manifesti, locandine... La riscossione è affidata a Ica srl.

Argomenti
Imposte

Dal 1° gennaio 2021 il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni sono stati sostituiti dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (art.1, comma 816, della Legge n.160/2019 ).


Successivamente il Consiglio Comunale ha approvato il "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" (delibera di Consiglio Comunale n.6 del 8/02/2021 )

La Giunta Comunale ha quindi approvato le tariffe del nuovo canone, mantenendole invariate rispetto alle tariffe precedenti (delibera di Giunta Comunale n.25 del 19/02/2021 ).

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Esposizione di cartelli (es. vendesi - affittasi)

  • Se si espone un solo cartello direttamente sull'immobile (sulla facciata, sul balcone, sul cancello) non è necessario chiedere nessuna autorizzazione né sostenere alcuna spesa sempre che: le dimensioni dello stesso non superino il quarto di metro quadro (2500 cm2) e che non compaia il nome di chi vende o la ragione sociale dell'Agenzia.
  • Nel caso in cui il cartello superi la superficie sopra indicata o che ne vengano apposti più di uno o che non venga collocato direttamente sull'immobile ma in altro luogo, è invece necessario pagare l'imposta sulla pubblicità.


Affissione di manifesti, locandine Se si espongono cartelli con affissione in locali o luoghi pubblici occorre distinguere due ipotesi:

  • locandina di superficie inferiore a 300 centimetri quadrati: non è necessario il pagamento di alcuna tassa.
  • locandina di superficie superiore ai 300 centimetri quadrati: è necessario pagare l'imposta sulla pubblicità.

Per l'affissione di manifesti sugli impianti a tal scopo destinati è necessario consegnare alla società ICA il materiale da affiggere previo pagamento dei diritti; le prenotazioni di affissioni vengono ritenute valide solo nel caso in cui si sia effettuato il pagamento. Vista la limitata disponibilità di spazi e il continuo incremento delle richieste di fruizione del servizio, si consiglia di prenotare con largo anticipo l'affissione (almeno 20 giorni); il materiale da affiggere deve essere consegnato almeno due giorni prima della sua uscita. Per l'affissione di manifesti commerciali entro le 48 ore e non commerciali entro le 24 ore, è necessario pagare i diritti d'urgenza. Le locandine vengono quindi timbrate con indicazione della scadenza dell'autorizzazione e vengono affisse direttamente dal richiedente, i manifesti invece vengono affissi direttamente dalla ditta ICA. La collocazione di cartelli e mezzi pubblicitari all’interno dei centri abitati, lungo le strade o in vista di esse, deve essere specificamente richiesta al Comune che, in base all’ art. 23 del Nuovo Codice della Strada e al Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, autorizza l’esposizione.

Impianti pubblicitari
Devono essere posizionati a non meno di venti metri dalle intersezioni stradali e, in assenza di marciapiede, ad almeno tre metri dalla carreggiata o a 0,5 metri se posti parallelamente al senso di marcia, ed infine non possono essere installati ad una distanza inferiore a quaranta metri dagli altri cartelli o mezzi pubblicitari. E’ vietato collocare l’impianto pubblicitario nelle aiuole spartitraffico, sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza o su altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento. La posa di cartelli o altri mezzi pubblicitari, senza la prescritta autorizzazione o secondo modalità difformi dalle prescrizioni normative vigenti e dal provvedimento di autorizzazione, comporta una sanzione amministrativa di 258 euro, la rimozione dei manifesti abusivi con imputazione delle spese a carico dei soggetti responsabili della pubblicità, oltre che il pagamento delle imposte evase.

E' vietato apporre volantini pubblicitari sui veicoli, sulla segnaletica stradale e sui pali dell’illuminazione pubblica.

Accedere al servizio

Come si fa

Occorre presentare la richiesta secondo il modulo allegato unitamente alla relativa dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo da 16 euro inerente

Canale digitale

La richiesta e i documenti si possono inviare, una volta scannerizzati a:

protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it

Dove rivolgersi

La società ICA srl gestisce la riscossione del canone per conto del Comune di Piacenza, fornisce assistenza/informazioni ai contribuenti circa le modalità di pagamento del canone medesimo.

Tempi e scadenze


Per la pubblicità annuale permanente, se l'importo supera  euro 1.500,00, è ammesso il pagamento in rate trimestrali previa richiesta da parte dell' interessato. Il termine di pagamento dell'Imposta annuale per la pubblicità a carattere permanente è il 28 febbraio. In caso di pagamento rateizzato dovranno essere osservate le seguenti  scadenze (da art.17 del regolamento): I - 28 febbraio; II - 31 maggio; III - 31 agosto; IV - 30 novembre.

Il pagamento del canone relativo alle denunce di iscrizione ed alle denunce di variazione che comportino un conguaglio, deve essere effettuato contestualmente alla presentazione della dichiarazione.

Allegati

Modulistica

Ulteriori informazioni

Riduzioni ed esenzioni relative al canone relativo alle esposizioni pubblicitarie: consultare gli artt. 23 e 24 del "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale".

Agevolazioni ed esenzioni relative al canone sulle pubbliche affissioni: consultare gli artt.32, 33 e 34 del "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale".

Ultimo aggiornamento

17-08-2022 13:08